Descrizione
Prot. 13319 Reg . Ord. 11/2025
OGGETTO: Sospensione dell'attività edilizia e dei lavori rumorosi nel periodo estivo
IL SINDACO
Considerata la natura prettamente turistica sulla quale si basa l'economia del Comune di Alfedena;
Rilevato che nel mese di Agosto in Alfedena si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono tale località per ragioni paesaggistiche, climatiche e di quiete, che consentono loro di godere di periodi di riposo;
Riscontrato peraltro che nel mese di Agosto si concentrano anche i periodi di ferie e riposo dal lavoro dei residenti di Alfedena, che sempre più spesso decidono di trascorrere tali giornate in paese, approfittando della particolare vivacità che caratterizza il calendario degli eventi estivi alfedenesi;
Atteso che, pertanto, occorre limitare, in tale periodo, le attività che ostacolino il riposo dei residenti e dei turisti;
Rilevato a tale proposito che la presenza nel Centro abitato e periferico di cantieri edili di edilizia privata mal si conciliano con le finalità sopra esposte, in quanto essi:
• producono rumori molesti durante l'intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all'interno del centro abitato, e con emissione di polveri in atmosfera;
• generano intralcio alla circolazione stradale, di per sè già intensa per via delle numerose autovetture ed altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi;
• sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio (pedonale e ciclabile) da parte di famiglie,bambini ed anziani, che caratterizza Alfedena in tale periodo dell'anno;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall'art. 8, comma l, lettera a), legge n. 48 del 2017, testualmente recita: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. "
Ritenuto pertanto di dover emettere apposita ordinanza sindacale, a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana del paese, tendente a sospendere l'attività dei cantieri di edilizia privata nel periodo compreso tra lunedì 11 e domenica 24 agosto (compreso), nell'abitato di Alfedena;
Visti:
• gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
nel periodo compreso tra Lunedì 11.08.2025 e Domenica 24.08.2025 (inclusi):
> la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata;
> di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ect.)
eventualmente occupati per attività edilizie o di altra natura, e di restituirli all'uso pubblico in uno stato decoroso;
PRECISANDO E STABILENDO CHE:
• sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde e nel rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00 del mattino seguente;
• eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste;
• alle forze dell'Ordine compete l'esecuzione della presente ordinanza.
Inoltre,
AVVERTE
• che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è il dott. Paolo Monacelli - Responsabile dell'Area Tecnica e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;
• che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati all'A.G. ai sensi dell'art.659 C.P.
Infine,
DISPONE
la pubblicazione della presente all' Albo pretorio on-line;
l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
la trasmissione della presente alle Forze dell'Ordine, ai fini della sua esecuzione e del controllo del suo rispetto;
• la trasmissione all'Ufficio Tecnico;
• in caso di inottemperanza della presente, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Sindaco
Luigi Milano
A cura di
Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2025, 15:16