Descrizione
Prot. n° 8437 Reg. Ord. n° 6/2025
ORDINANZA SINDACALE
𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐛𝐚𝐜𝐢𝐧𝐨 𝐢𝐝𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 “𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐜𝐚𝐭𝐚” a partire dal giorno 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟲 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼.
IL SINDACO
VISTI gli artt.4-5-6-e7 del Nuovo Codice della Strada emanato con decreto legislativo 30.04.1992, n.285;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della Strada con D.P.R. 16.12.1992, n.495;
VISTA la necessità di programmare il flusso veicolare ed in particolare di dover chiudere la strada comunale sterrata costeggiante il lago della Montagna Spaccata a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a revoca della stessa, per motivi sia di ordine pubblico che a tutela e salvaguardia del lago e dell’ambiente circostante;
RAVVISATO che il transito dei veicoli lungo la strada indicata arreca pericolo alla incolumità pubblica ed intralcio ad un regolare flusso dei cittadini che voglio usufruire delle attrezzature e bellezza dell’intera area;
VALUTATO opportunamente lo stato dei luoghi;
SENTITO il Comandante dei Vigili Urbani;
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000 n.° 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
O R D I N A
la chiusura al transito di tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, del tratto di strada sterrata costeggiante il lago della Montagna Spaccata, in concessione d’uso al Comune di Alfedena a partire dal giorno Sabato 26 luglio 2025.
Per esigenze straordinarie saranno rilasciati dal Sindaco, di volta in volta previa richiesta sottoscritta dagli aventi diritto con dichiarazione di assunzione di responsabilità inerenti la circolazione nella strada di cui sopra, i permessi di transito.
D I S P O N E
• che l'ufficio di Polizia Municipale provveda all’installazione di apposita segnaletica.
• manda a tutte le forze dell’Ordine competenti di far osservare la presente ordinanza.
• la trasmissione della presente alle Forze dell'Ordine, ai fini della sua esecuzione e del controllo del suo rispetto;
• La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
Inoltre,
AVVERTE
• che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è il dott. Paolo Monacelli - Responsabile dell'Area Tecnica e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;
• che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati all'A.G. ai sensi dell'art.659 C.P., ed in caso di inottemperanza della presente, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria previste dal Codice della Strada vigente.
Addì, 21.07.2025
IL SINDACO
Luigi Milano
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2025, 16:30